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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

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2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti

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4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni

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3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere

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3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie

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2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia

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effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

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2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la

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rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli

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2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il

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banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

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2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le

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2. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio può, assunte sommarie

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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

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2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio

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: "Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui

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dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la

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della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

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, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino

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3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il

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valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non

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succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti

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alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

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1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo

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in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari

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7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai

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successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario, o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta

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Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

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acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il

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le modalità di cui al comma 8.

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febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.".

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stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

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l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia

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soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni

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sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre

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dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo

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bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche

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5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c

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amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei

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scelta delle banche con cui stipulare le convenzioni deve essere effettuata dall'amministrazione pubblica competente sulla base di criteri che tengano

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1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede

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10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che

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revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o

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testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che

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nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

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istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte

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quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ovvero dal Ministro

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. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5 è applicabile la sanzione amministrativa

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) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate

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